Il perito comunale presta consulenza ed effettua constatazioni in loco (relative specialmente a danni e difetti di un bene locato), su incarico di locatori, conduttori e dell'Ufficio di conciliazione. Lo Stato ne assume i costi in quest'ultimo caso, mentre negli altri casi le spese dell'intervento del perito o del sostituto sono a carico della parte che ne ha fatto richiesta.
La funzione del perito comunale degli immobili locativi rientra esclusivamente nei rapporti di locazione, escludendo qualunque intervento che non sia indiretta connessione con la locazione in genere.
Come previsto dal Regolamento cantonale, nelle competenze del perito comunale non rientrano le valutazioni di inventari, le perizie estimative di immobili, le valutazioni di prestazioni o correspettivi estranei al rapporto locativo.
Il Municipio di Collina d'Oro ha incaricato Mirko Fasola di Montagnola alla funzione di perito comunale e Carlos Monteiro di Agra quale sostituto.
RETRIBUZIONE
La retribuzione del perito comunale è a carico dei richiedenti secondo i criteri stabiliti dal Municipio, applicando come base minima la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.