Sono soggetti alla procedura della notifica nella zona edificabile i seguenti interventi (articolo 6 RLE): - lavori di rinnovazione e di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici o impianti
- sostituzione dei tetti con modificazioni della carpenteria o del tipo dei materiali di copertura
- costruzioni accessorie, le costruzioni elementari e le pergole
- opere di cinta e i muri di sostegno
- demolizione parziale o totale di edifici
- costruzione di muri, piscine familiari, strade private, accessi alle strade pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico, posteggi per veicoli per edifici abitativi mono e bifamiliari, in quanto tutte queste opere non ingenerino ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo, sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente
- allacciamento degli edifici di abitazione alle canalizzazioni
- deposito di materiali e macchinari
- scavi e colmate con materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000
- apertura di porte, finestre o vetrine, nonché la formazione di balconi senza modifica sostanziale dell'aspetto
- tinteggio di edifici e impianti
Procedura
La domanda di costruzione (notifica) va inoltrata, in 3 copie, all'Ufficio tecnico. Per lavori di una certa importanza, allegare i seguenti documenti: - Piani di progetto
- Sezioni, facciate
- Planimetria
- Schema calcolo indici
- Relazione tecnica
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