I cani nati dopo il 1° aprile 2009 appartenenti alle razze sottoposte a restrizioni o ai relativi incroci, sono soggetti all'obbligo di autorizzazione di detenzione.
I detentori devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio del veterinario cantonale prima dell'acquisto.
Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età.
Tassa
CHF 250.-
Procedura
La richiesta di autorizzazione va indirizzata al Municipio allegando l'estratto del casellario giudiziale.
Il Municipio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall'OPAn. Preavvisa l'istanza e la invia con tutta la documentazione all'Ufficio del veterinario cantonale.
L'Ufficio del veterinario cantonale decide il rilascio o meno dell'autorizzazione.
Basi legali
Consultare l'Ordinanza municipale e il Regolamento.