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Assicurazioni sociali (AVS · AI · AF) e Agenzia AVS

Il Comune di Collina d’Oro, attraverso il proprio Ufficio amministrativo, fornisce informazioni e supporto in materia di assicurazioni sociali, in particolare riguardo all’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), all’Assicurazione invalidità (AI) e agli Assegni familiari (AF).
In questa sezione è possibile trovare indicazioni pratiche sulle modalità di affiliazione, sui diritti alle prestazioni e sulle principali procedure amministrative, comprese le richieste di rendite, assegni e rinnovi dei benefici previsti dalla legge.

Servizi sociali
Piazza Brocchi 2
6926 Montagnola
Tel 091 986 46 36

Sportello

Lunedì · Mercoledì · Giovedì · Venerdì

09:30 – 12:00 · 14:00 – 16:00
Martedì
16:00 – 18:00


Responsabile Agenzia AVS

Paolo Cavadini

 

Operatrice sociale

Alessandra Giorgetti

AVS · Affiliazioni e prestazioni

Affiliazione di un indipendente
Istituto delle assicurazioni socali
Via Ghiringhelli 15a · 6500 Bellinzona
T. 091 821 91 11
sito internet

Centralino

Lunedì–Venerdì

08.00–11.45 · 13.30–17.00


Sportello

Lunedì–Venerdì

09.00–11.45 · 14.00–16.00

Sono considerate come indipendenti per l’AVS le persone che, da un lato, lavorano a proprio nome e per proprio conto e, dall’altro, lavorano autonomamente dal punto di vista economico-aziendale e sostengono personalmente il rischio economico dell’attività. Si sostiene personalmente il rischio economico dell’attività quando si effettuano investimenti significativi per scopi professionali, si dispone di propri locali aziendali, si impiega personale, ci si procura personalmente i mandati e si assumono le spese generali e il rischio d’incasso. Gli indipendenti possono organizzare il proprio lavoro liberamente e autonomamente: stabiliscono il proprio orario di lavoro e possono affidare mandati a terzi.


PROCEDURA

Compilare il formulario apposito e inoltrarlo all'Agenzia AVS del Comune dove ha sede la propria ditta.

Se l'attività viene svolta in più comuni, consegnare il formulario all'Agenzia AVS del Comune di domicilio.

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Affiliazione di una persona senza attività lucrativa
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Sono considerate persone senza attività lucrativa quelle che non percepiscono nessun reddito o il cui reddito è di poco conto


PROCEDURA

Compilare il formulario apposito e inoltrarlo all'Agenzia AVS del comune di domicilio.

 

Documenti da allegare

  • Copia dei conteggi stipendio e/o disoccupazione dell’ultimo anno lavorativo
  • Copia dei conteggi relativi alle eventuali rendite percepite (esclusa rendita AI)
  • Copia dei conteggi relativi alle eventuali indennità giornaliere percepite
  • Copia dei conteggi relativi alle eventuali indennità di disoccupazione percepite
  • Per le divorziate una copia della sentenza di divorzio e/o della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio una fotocopia dell’ultima notifica di tassazione fiscale
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Rendita di vecchiaia

Hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l'età di pensionamento: 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.


PROCEDURA

Il questionario deve essere consegnato all'Agenzia AVS 3-4 mesi prima del compimento del 64° anno d'età per le donne e del 65° anno d'età, per gli uomini, e delle classi 1942 e successive.

 

Allegati da inoltrare

  • Certificato AVS
  • Libretto di famiglia

ANTICIPO O POSTICIPO

Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento la riscossione della rendita di vecchiaia da parte delle donne e degli uomini può essere anticipata di uno o due anni (esatti) o rinviata da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

La riduzione o l'aumento della rendita è fissata secondo il principio dei calcoli attuariali. Nell'ambito di una coppia è possiblie che uno dei coniugi anticipi la rendita e l'altro la posticipi.
  • Anticipo della rendita
    La persona che anticipa di uno o due anni la sua rendita di vecchiaia rispetto all'età ordinaria in cui matura il diritto beneficia di una rendita ridotta durante tutto il periodo in cui ha diritto alla rendita. Durante il periodo anticipato non vi è il diritto ad una rendita per figli.
  • Posticipo della rendita
    La persona che posticipa da uno a cinque anni la sua rendita di vecchiaia, beneficia di una rendita aumentata durante tutto il periodo in cui ha diritto alla rendita.
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Rendita per superstiti

Nel caso di morte del coniuge o di un genitore le rendite per superstiti devono impedire che i parenti restanti (marito, moglie, figli) si ritrovino in difficoltà finanziarie. Ci sono tre tipi di rendite per superstiti: rendite per vedove, rendite per vedovi e rendite per orfani.


RENDITA PER VEDOVE

Le donne sposate il cui marito è deceduto hanno diritto a una rendita per vedove, se al momento della morte del coniuge

  • Hanno uno o più figli, o
  • Hanno almeno 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se si sono sposate più volte gli anni di matrimonio vengono sommati.

Le donne divorziate, il cui ex marito è deceduto, hanno diritto a una rendita per vedove

  • se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni o se al momento del divorzio avevano più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni o
  • se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni.

Le donne divorziate che non soddisfano nessuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane.


RENDITA PER VEDOVI

Gli uomini sposati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una rendita per vedovi fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni. Quando il figlio minore compie il 18° anno d'età, il diritto alla rendita per vedovi si estingue.


RENDITA PER ORFANI

L'AVS versa ai figli una rendita per orfani quando la madre o il padre muoie. Nel caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani, una per il padre e un'altra per la madre.
Il diritto a rendite per orfani si estingue con il 18° anno d'età o al termine della formazione, al più tardi comunque al compimento dei 25 anni.

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AI · Prestazioni

Assegni per grandi invalidi

È considerato grande invalido chi deve ricorrere all'aiuto regolare ed importante di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita quotidiana (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.), necessita di cure permanenti o di sorveglianza personale.


BENEFICIARI

I beneficiari di rendite di vecchiaia o prestazioni complementari dell'AVS percepiscono un assegno per grandi invalidi alle seguenti condizioni:

  • Presentano una grande invalidità di grado lieve*, medio o elevato
  • La grande invalidità è durata ininterrottamente almeno per un anno
  • Non hanno diritto ad assegni per grandi invalidi dall'assicurazione infortuni obbligatoria o dall'assicurazione militare
Rendita d'invalidità

Hanno diritto alle prestazioni dell'Assicurazione invalidità (AI) gli assicurati che, a causa di un danno alla salute, sono totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un'attività lucrativa o di compiere i loro lavori abituali in modo permanente o per una lunga durata.

Gli assicurati d'età inferiore ai 20 anni sono considerati invalidi se si ritiene che il danno alla salute possa compromettere la loro futura capacità di guadagno.

Assegni famigliari

Assegni famigliari per indipendenti
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08.00–11.45 · 13.30–17.00


Sportello

Lunedì–Venerdì

09.00–11.45 · 14.00–16.00

Con gli assegni famigliari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli.

Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione.

Dal 1° gennaio 2013 tutti i lavoratori indipendenti in Svizzera sono obbligatoriamente soggetti alla Legge sugli assegni famigliari. Sono pertanto tenuti a pagare contributi e hanno diritto alle prestazioni legali. Da questa data, gli indipendenti devono affiliarsi a una Cassa di compensazione per assegni famigliari nel Cantone in cui si trova la loro sede sociale.


ASSEGNI

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; 1.1.2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

  • CHF 200.- per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni
  • CHF 250.- per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni

PROCEDURA

La richiesta va inoltrata, tramite formulario, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Assegni famigliari per persone senza attività lucrativa
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Con gli assegni famigliari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli.

Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione.

Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari, se adempiono le condizioni seguenti:

  • la persona che presenta la richiesta di prestazioni è domiciliata in Svizzera;
  • è riconosciuta quale persona senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS;
  • ha un reddito imponibile di al massimo CHF42'300 franchi all’anno (alcuni Cantoni hanno adottato regolamentazioni più generose).

La persona che diventa priva di attività lucrativa durante l’anno ha diritto agli assegni famigliari dal momento in cui adempie queste condizioni; questo significa che può iniziare a percepire le prestazioni anche se l’anno è già in corso.

Il diritto agli assegni familiari è tuttavia sussidiario: se per lo stesso periodo e per lo stesso figlio una persona esercitante un’attività lucrativa ha diritto agli assegni famigliari, il suo diritto è prioritario.


ASSEGNI

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dall’ 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

  • CHF 200.- per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni
  • CHF 250.- per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni

PROCEDURA

La richiesta va inoltrata, tramite formulario, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Assegni famigliari per salariati
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Sportello

Lunedì–Venerdì

09.00–11.45 · 14.00–16.00

Con gli assegni famigliari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli.

Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione.


ASSEGNI

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; 1.1.2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

  • CHF 200.- per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni
  • CHF 250.- per ogni figlio in formazione di età compresa tra i 16 e i 25 anni

PROCEDURA

La richiesta va inoltrata, tramite formulario, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari.

Rinnovo diritto in caso di cambiamenti
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Lunedì–Venerdì

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Sportello

Lunedì–Venerdì

09.00–11.45 · 14.00–16.00

Il dipendente deve comunicare alla cassa di compensazione per assegni famigliari qualsiasi cambiamento che possa incidere in qualche modo sul suo diritto agli assegni famigliari. Se non lo fa, le prestazioni riscosse indebitamente dovranno essere restituite.
Il cambiamento di datore di lavoro va comunicato alla cassa di compensazione per assegni famigliari cui è affiliato il datore di lavoro. Se il nome della cassa competente non è noto, il datore di lavoro deve trasmettere questa informazione al suo dipendente. Il nome della cassa può essere ottenuto anche consultando il registro degli assegni famigliari.


PROCEDURA

La richiesta va inoltrata, tramite formulario, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Comune
di
Collina d’Oro

Amministrazione
sede di Montagnola
Piazza Brocchi 2
6926 Montagnola
T. 091 986 46 46
e-mail

Lu · Me · Gio · Ve

09.30–12.00 · 14.00–16.00
Ma
16.00–18.00

 

Servizio varchi elettronici

Lu · Me · Gio

09.30–12.00

Amministrazione
sede di Gentilino
Via Chioso 1
6925 Gentilino
T. 091 986 46 56
e-mail

Lu–Ve

10.30–12.00

Pomeriggio

su appuntamento


Ufficio tecnico

Lu–Ve

10.30–12.00

 

Ufficio acqua potabile

Lu–Ve

10.30–12.00

T. 091 986 46 86

 


Polizia
Ceresio Sud
Via delle Scuole 17
6900 Paradiso
T. 091 994 24 65
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Lu

08.45–11.45 · 14.00–18.45
Ma · Me · Gio · Ve
08.45–11.45 · 14.00–16.00

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